Lo Stato italiano riconosce al minore il diritto ad avere una famiglia.
Anzi l’art.1 della legge n.184/1983 riconosce al minore il diritto a “crescere e ad essere educato nell’ambito della propria famiglia”
Tale diritto è riconosciuto sia a livello costituzionale (art. 30 Costituzione) sia a livello internazionale (art. 9 Convenzione internazionale sui diritti della Infanzia), affinché il minore possa ricevere l’educazione, la cura e l’istruzione necessaria.
Esistono tuttavia dei casi in cui la famiglia d’origine vive difficoltà di natura economica, sociale o psicologica tali da compromettere la capacità dei genitori di rispondere alle esigenze dei figli e, di conseguenza, di garantire il benessere psico-fisico dei minori.
Per far fronte a tali situazioni esistono gli istituti dell’adozione e dell’affidamento.
L’adozione viene disposta nei casi di abbandono di minori o quando la capacità genitoriale degli adulti è irreversibilmente compromessa.
Quando, invece, una famiglia si trova temporaneamente nell’impossibilità di mantenere, educare ed istruire il figlio, quest’ultimo può essere collocato in un’altra famiglia, al fine di ricevere le cure di cui ha bisogno, mentre ai genitori vengono forniti percorsi di sostegno e aiuto al fine di (ri) acquisire le proprie competenze genitoriali. In questi casi si parla di affido.
L’art. 4 della legge n.184/1983 prevede che il provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni dispone l’affidamento deve indicarne la motivazione, specificando i tempi e i modi con cui il minore potrà mantenere i contatti con la famiglia d’origine, nonchè la durata dell’affido stesso.
Tale durata deve essere rapportata ai presumibili tempi di recupero della famiglia di origine, ma non può superare i 24 mesi.
Ma cosa succede durante questi 24 mesi?
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con ordinanza del 3 marzo 2025.
Questo il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione: il Tribunale per i minorenni di Milano, dopo circa cinque anni di indagini, ha disposto l’affidamento di una minore all’Ente con collocamento eterofamiliare, prevedendo per la famiglia di origine l’attivazione di interventi di supporto e di sostegno.
In particolare, il Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali di: “mantenere monitorate le condizioni di benessere della minore, informando, alla scadenza di 24 mesi dalla notifica del presente decreto, la competente A.G. minorile in relazione all’andamento del progetto di affido, alla necessità di prosecuzione dello stesso o di eventuale modifica”.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte D’Appello.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tale provvedimento non adeguato alle finalità dell’affido.
Secondo i giudici di legittimità, invero, “risulta necessario che il progressivo aggiornamento sull’andamento delle molteplici iniziative sia sottoposto all’autorità giudiziaria periodicamente, e non solo alla scadenza della durata dell’affido extra-familiare, al fine di verificare se le soluzioni adottate si siano dimostrate congruenti con l’interesse del minore, se ricorra o meno l’auspicata implementazione delle capacità genitoriali, se sia stato possibile coltivare ed in che misura le relazioni affettive familiari, se sia evincibile la possibilità del rientro della minore in famiglia o, al contrario, se non si sia palesato uno stato di abbandono, oltre che quant’altro utile, di modo da consentire l’adozione con tempestività dei provvedimenti che si possano rendere necessari nel superiore interesse del minore.”
Pertanto, sotto tale specifico profilo, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla nonna della minore, cassando la decisione e rinviando alla Corte d’Appello affinché si pronunci nuovamente tenendo conto dei principi dell’istituto e prevedendo relazioni intertemporali da trasmettere all’Autorità Giudiziaria, nell’interesse della minore.
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