L’imputazione alternativa nel processo penale è la contestazione all’imputata o all’imputato di due reati diversi in alternativa tra di loro, da parte del Pubblico Ministero.
Dunque, con un solo comportamento, il Pubblico Ministero si riserva di precisare quale delle due norme penali l’imputato avrebbe violato, all’esito dell’istruttoria dibattimentale.
Si pone il tema dell’impossibilità per l’imputato di difendersi compiutamente, venendo a sapere solo alla fine dell’intero processo, di quale reato sarebbe stato effettivamente accusato.
Ma è legittimo?
Solo a determinate condizioni: la Corte di Cassazione, negli anni, ha legittimato questo tipo di imputazione dubbiosa solo in caso di necessità per la Procura di chiarire nel dibattimento alcuni elementi di fatto essenziali a definire il comportamento contestato come l’uno o l’altro reato (Cass. sez. III pen. n. 46880/2023).
Ad esempio, il Pubblico Ministero è certo della provenienza illecita dei beni in possesso dell’indagato, ma ha necessità di sentire i testimoni per comprendere se quei beni sono stati rubati da lui (furto) ovvero da qualcun altro (ricettazione).
Ciò che conta, a quel punto, è che il comportamento di cui si viene accusati sia circoscritto con chiarezza.
Il Tribunale di Milano, sez. VII penale, con ordinanza del 14 marzo 2024, ha stabilito, accogliendo l’eccezione presentata dagli Avvocati del nostro studio, che nel caso in cui risulti palese l’inutilità del dibattimento al fine di chiarire le idee della Pubblica Accusa, l’imputazione che viene definita “incerta”, è illegittima.
In particolare, il Tribunale si esprimeva a seguito del rinvio a giudizio di alcuni imputati accusati di aver pilotato dei concorsi di impiego pubblico universitario a cui venivano contestati alternativamente il delitto di “turbativa d’asta” ex art. 353 c.p. ovvero di “abuso d’ufficio” ex art. 323 c.p. (ora abrogato).
Tuttavia, nel caso di specie, l’unica attività istruttoria che veniva richiesta dalla Procura risultava essere la produzione di documenti e l’escussione dell’operante di Polizia Giudiziaria che avrebbe operato le intercettazioni telefoniche.
Tutte le prove che il Pubblico Ministero avrebbe potuto approfondire a dibattimento erano in realtà già conosciute dallo stesso, essendo la mera risultanza delle indagini che egli stesso aveva condotto.
Il Tribunale ha quindi concluso: “con riferimento alla “imputazione alternativa”, questo collegio ritiene che essa non sia ammissibile nel caso di specie e si risolva in un’imputazione incerta, sotto il profilo della qualificazione giuridica, quindi carente nei requisiti di certezza e precisione espressamente richiesti a pena di nullità dagli artt. 417 lett. b) e 429 lett. c) per la richiesta di rinvio a giudizio e per il decreto che lo dispone“
Questa decisione è stata subito dopo impugnata dalla Procura per abnormità ma, la Corte di Cassazione, Sez. VI, 9 agosto 2024 (ud. 4 luglio 2024), n. 32481 ha dichiarato il ricorso della Procura inammissibile, sottolineando la bontà delle argomentazioni del Tribunale in tema di imputazione alternativa.
Hai bisogno di una consulenza legale? contattaci a segreteria@ldavvocati.it
https://www.ldavvocati.it/contatti/
